Art. 5.

      1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.
      2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.